STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PATOLOGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE
In vigore da Marzo 2012
 
ART. 1 – Denominazione.
Il nome della associazione scientifica è Società Italiana di Patologia e Medicina Traslazionale.
ART. 2 – Obiettivi.
Gli obiettivi della Società sono:
1. promuovere il progresso delle conoscenze nel campo della Patologia;
2. favorire i rapporti tra i cultori delle varie discipline in cui si articola la Patologia in Italia;
3. coordinare l’insegnamento della Patologia nelle Università;
4. stabilire relazioni con analoghe associazioni;
5. attuare ogni azione necessaria a tutelare gli interessi della Patologia e dei suoi cultori.
Per raggiungere tali obiettivi la Società si avvarrà di tutti i mezzi che gli organi sociali riterranno appropriati.
ART. 3 – Soci
1. La Società è composta da Soci Ordinari, Soci Emeriti, Soci Sostenitori, Soci Onorari.
2. Soci Ordinari possono divenire coloro che hanno apportato contributi scientifici nel campo della Patologia o che, anche se in altri campi, hanno contribuito al suo progresso con ricerche originali. L’ammissione di un socio ordinario sarà basata sull’esame dei lavori pubblicati e di altri titoli del candidato. I Soci Ordinari hanno diritto ad intervenire e votare nelle Assemblee generali, ad occupare cariche sociali, a partecipare alle riunioni della Società, ad usufruire delle pubblicazioni della Società a condizioni speciali.
3. Soci Emeriti divengono di diritto tutti i Soci iscritti da almeno dieci anni alla Società, allorché si ritirano dalla professione attiva o sono collocati in pensione. I Soci Emeriti hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari.
4. Soci Sostenitori possono divenire persone, Enti pubblici o privati, Associazioni, Istituti che intendano favorire il raggiungimento degli obiettivi della Società con contributi finanziari, donazioni o con altri atti a favore della Società. Il Socio Sostenitore che sia un Ente, Associazione o Istituto è rappresentato nella Società da un delegato che ha diritto di intervento nelle Assemblee Generali, ma non ha diritto al voto nè può essere eletto a cariche sociali. In caso di persone, la qualifica di Socio Sostenitore è compatibile con quella di Socio Ordinario, Socio Emerito o Onorario. In tali casi il Socio Sostenitore può esercitare i diritti corrispondenti a tali altre qualifiche.
5. Soci Onorari possono divenire cittadini stranieri che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo della Patologia. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.
6. I Soci Ordinari sono tenuti a versare entro il primo quadrimestre di ogni anno la quota associativa stabilita dall’Assemblea generale. I Soci Sostenitori sono tenuti a versare entro lo stesso termine
una somma corrispondente ad almeno venti volte la quota dei Soci Ordinari. I Soci Emeriti ed Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale.
7. Il Socio può decadere:
(a) per dimissioni da presentare per iscritto al Presidente della Società;
(b) per morosità, dopo due anni di mancato pagamento delle quote annuali di associazione;
(c) per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi delle Società, per delibera dell’Assemblea Generale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
8. Il Socio decaduto per morosità può essere reiscritto previo pagamento delle quote di associazione arretrate.
ART. 4 – Gestione
1. La gestione della Società ed il perseguimento dei suoi fini sono curati dai Soci a mezzo dei seguenti organi:
(a) l’Assemblea generale;
(b) il Consiglio direttivo;
(c) Il Collegio dei Revisori dei conti;
(d) il Collegio dei Probiviri.
2. Principio informatore nella gestione della Società dovrà essere quello di garantire adeguata rappresentanza alle varie discipline in cui si articola la Patologia sotto i profili didattici, scientifici e assistenziali.
ART. 5 – Assemblea generale
1. L’Assemblea generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione.
2. L’Assemblea generale si riunisce in via ordinaria ogni due anni, entro il 30 novembre di regola in occasione del Congresso biennale della Società, ed in via straordinaria ogni qualvolta è convocata su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.
3. L’Assemblea generale è convocata dal Consiglio direttivo che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno; la convocazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun Socio con almeno sei settimane di preavviso.
4. Un Socio può, con delega scritta, farsi rappresentare da un altro Socio; un Socio non può avere più di una delega.
5. Presidente dell’Assemblea è il Presidente della Società; egli sarà coadiuvato dal vice-Presidente e dal Segretario-tesoriere. Come primo atto, il Presidente procederà alla registrazione dei Soci presenti ed alla convalida delle deleghe dei Soci rappresentati.
6. L’Assemblea generale ha le seguenti attribuzioni:
(a) approvare la relazione ed il rendiconto finanziario presentato dal Consiglio direttivo;
(b) eleggere ogni biennio il Presidente, sette membri del Consiglio direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
(c) proporre al Consiglio direttivo i programmi scientifici ed economici della Società per il successivo
biennio;
(d) nominare nuovi onorari proposti dal Consiglio direttivo;
(e) stabilire, su proposta del Consiglio direttivo, l’importo delle quote associative per il successivo biennio:
(f) deliberare su proposte ed argomenti vari indicati nell’ordine del giorno.
7. Un decimo degli iscritti, con preavviso di almeno 4 settimane dalla data dell’Assemblea, può chiedere al Consiglio direttivo d’inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea gli argomenti che creda opportuno discutere, comprese le modifiche di Statuto.
8. Le delibere dell’Assemblea generale sono prese a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega, escluse quelle per modifiche di Statuto per le quali si seguono le norme indicate nell’art. 12.
9. Le votazioni dell’Assemblea generale avvengono:
(a) mediante voto segreto per l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. L’elezione avviene a maggioranza relativa dei voti. Ogni Socio con diritto di voto può votare un nome per la Presidenza, quattro nomi per il Consiglio, due nomi per il Collegio dei Probiviri e due nomi per il Collegio dei Revisori dei Conti. Le votazioni per gli organi elettivi avvengono, nella stessa assemblea ma in tempi successivi, secondo il seguente ordine:
1) elezione del Presidente;
2) elezione dei Consiglieri;
3) elezione dei Probiviri;
4) elezione dei Revisori dei Conti.
Un Socio non può ricoprire più di una carica sociale;
(b) mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio direttivo o da un quinto dei Soci con diritto di voto presenti o rappresentati;
(c) per alzata di mano in tutte le altre circostanze.
10. A discrezione e per iniziativa del Consiglio direttivo, in casi urgenti, le votazioni possono avvenire anche per corrispondenza. Le modalità di esecuzione di tali votazioni sono descritte nel Regolamento.
ART. 6 – Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo à costituito dal Presidente, il vice-Presidente, il Segretario-tesoriere, il Presidente uscente, il Segretario-tesoriere uscente e sette Consiglieri.
2. Il Presidente ed i sette Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei Soci; essi scelgono tra loro il vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere e successivamente, insieme al Presidente e Segretario-Tesoriere uscenti, cooptano sino ad un massimo di 4 consiglieri tra i Soci Ordinari secondo il principio enunciato nell’art. 4 comma 2.
3. Ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto, incluso il Presidente ed il Segretario-tesoriere uscenti. Le delibere vengono prese a maggioranza relativa, in caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.
4. In caso si renda vacante un posto di Consigliere, il Consiglio direttivo coopta un Socio Ordinario
quale supplente. In caso si renda vacante il posto di vice-Presidente o di Segretario-Tesoriere, il Consiglio direttivo provvederà a nominare sostituti da scegliere tra i membri eletti del Consiglio stesso. In caso di vacanza della Presidenza, il vice-Presidente funzionerà da sostituto. Tali supplenze varranno sino alla successiva Assemblea generale, in cui si procederà a nuove elezioni del Presidente e di tutto il Consiglio o, se si tratta di Assemblea straordinaria, ad elezione di membri per le sole cariche vacanti.
5. Il rinnovo delle cariche sociali avviene ogni due anni, in occasione dell’Assemblea generale dei Soci. Il Presidente ed i Consiglieri sono eleggibili per un secondo biennio ma non per tre volte consecutive. In caso di mancanza di Presidente o Segretario-tesoriere uscenti per rielezione, il Consiglio reintegra il numero dei componenti del Consiglio per cooptazione di Soci Ordinari.
6. Il Consiglio direttivo entra in carica subito dopo la sua elezione e si riunisce almeno due volte all’anno. Alla prima occasione utile, il Presidente ed i Consiglieri eletti si riuniranno per nominare il vice-Presidente ed il Segretario-tesoriere, cooptare gli altri due membri tra i Soci Ordinari e ricevere le consegne dal Consiglio direttivo uscente.
7. Le riunioni del Consiglio direttivo avvengono su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio.
8. Il membro del Consiglio direttivo che non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio s’intende decaduto automaticamente dalla carica. Il Consiglio lo sostituirà secondo quanto stabilito dal comma 4 di questo articolo.
ART. 7 – Compiti del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti la Società, ed in particolare:
(a) promuove qualsiasi iniziativa che giudichi utile a conseguire gli obiettivi della Società;
(b) promuove ed organizza le riunioni scientifiche, incluso un Congresso nazionale biennale;
(c) promuove e sostiene le attività editoriali della Società;
(d) amministra i beni della Società e autorizza le spese;
(e) convoca l’Assemblea generale dei Soci;
(f) redige una relazione biennale sull’attività svolta dalla Società ed il Rendiconto finanziano;
(g) propone all’Assemblea i candidati per la nomina a Soci onorari;
(h) nomina direttamente i Soci ordinari ed i Soci Sostenitori e ratifica il passaggio di Soci ordinari ad emeriti;
(i) propone all’Assemblea l’importo della quota annuale di associazione;
(j) delibera sulla decadenza del Socio per dimissioni o morosità.
2. Il Consiglio direttivo può:
(a) nominare e servirsi per singoli problemi di Comitati di studio composti da Soci Ordinari;
(b) utilizzare persone, Enti, Organizzazioni anche esterni alla Società ed anche dietro compenso per quanto attiene alla amministrazione della Società ed alla organizzazione di manifestazioni sociali.
3. Il Presidente rappresenta la Società, dispone della firma della Società, convoca almeno due volte all’anno il Consiglio direttivo e lo presiede; promuove l’attuazione della delibera dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo e decide dei provvedimenti urgenti. Il Presidente può delegare il vice-Presidente o un membro del Consiglio direttivo a sostituirlo per singoli atti.
4. Il vice-Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e in caso di assenza o
di impedimento lo sostituisce per singoli atti.
5. Il Segretario-tesoriere coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività della Società, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci. È il consegnatario dei beni della Società e dell’archivio dei documenti contabili, tiene l’elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio direttivo.
ART. 8 – Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti tra i Soci, per un biennio, dall’Assemblea generale; i membri del Collegio sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità degli atti amministrativi della Società, esprime parere sul bilancio preventivo preparato dal Segretario-tesoriere e convalida il rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio direttivo.
ART. 9 – Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti tra i Soci, per un biennio, dall’Assemblea cenerale. I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano l’eventuale decadenza da socio, in base all’art. 3 comma 7(c).
3. Nei casi di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su richiesta del Consiglio direttivo o dei Soci interessati, con funzioni arbitrali o consultive.
ART. 10 – Finanziamento
1. La Società provvede al finanziamento delle proprie attività:
(a) con le quote pagate dai Soci;
(b) con i contributi dei Soci sostenitori;
(c) con le rendite del patrimonio;
(d) con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento giudicato accettabile dal Consiglio direttivo:
(e) con i contributi del Consiglio Nazionale delle Ricerche o di altri Enti.
2. Il fondo patrimoniale è costituito da:
(a) i beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
(b) eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
(c) eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
ART. 11 – Modifiche di statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio direttivo o da 1/10 dei Soci e devono essere approvate dall’Assemblea generale dei Soci oppure per referendum a mezzo lettera o posta
elettronica con almeno 2/3 di voti favorevoli rispetto al numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto.
2. Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle presenze o delle risposte, il Consiglio direttivo indice, entro trenta giorni, un’altra assemblea straordinaria di seconda convocazione, oppure referendum a mezzo lettera o posta elettronica, con i quali si può deliberare sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti o dei voti pervenuti.
ART. 12 – Regolamento
Modifiche al Regolamento annesso al presente Statuto possono essere elaborate dal Consiglio direttivo e sottoposte all’approvazione dei Soci in occasione dell’Assemblea generale o per lettera. Gli inserimenti o modifiche avvengono a maggioranza dei votanti.
ART. 13 – Scioglimento della Società
1. La Società può essere sciolta dall’Assemblea generale con delibera presa a maggioranza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.
2. Nel caso in cui la delibera non può aver luogo per insufficienza del numero delle presenze, il Consiglio direttivo indice – non prima di sessanta giorni – una Assemblea straordinaria di seconda convocazione la quale può deliberare sullo scioglimento della Società a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega.
3. A seguito dello scioglimento della Società. l’Assemblea generale stabilisce a chi debba essere destinato il patrimonio della Società.
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