REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PATOLOGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE
In vigore da Marzo 2012
ART. 1 – Nuovi soci
1. Le domande di ammissione alla Società vanno controfirmate da almeno due Soci ordinari ed inviate al Segretario-tesoriere. La richiesta dovrà essere corredata da un curriculum del candidato, con elenco dei lavori pubblicati, estratti di pubblicazioni ed ogni altra informazione che il richiedente possa ritenere utile al fine dell’ammissione nella Società. Il Consiglio direttivo può predisporre appositi moduli da inviare al candidato per facilitare la raccolta di informazioni.
2. Il Segretario-tesoriere sottoporrà la richiesta di ammissione al Consiglio direttivo nella riunione immediatamente successiva al ricevimento della richiesta. Se del caso, il Consiglio direttivo potrà richiedere ulteriori informazioni al candidato o ad altri Soci. Il Consiglio direttivo decide, sulla base della documentazione ricevuta e tenuto conto della richiesta dei candidati, se accettare il candidato come Socio Ordinario oppure come Socio Sostenitore oppure respingere la domanda.
3. Il candidato a Socio Ordinario accettato dal Consiglio direttivo riceverà una copia dello Statuto della Società, le pubblicazioni della Società e potrà partecipare alle manifestazioni societarie previo pagamento della quota associativa.
4. Il Consiglio direttivo provvederà a notificare ai candidati le proprie decisioni. La qualifica di Socio a tutti gli effetti decorre dal momento della notifica da parte del Consiglio direttivo.
ART. 2 – Quote associative
1. L’anno fiscale della Società corrisponde a quello solare. Le quote associative da versare entro il primo quadrimestre dell’anno solare andranno versate al Segretario-tesoriere a mezzo di assegno non trasferibile o versate direttamente sul conto corrente bancario o postale della Società.
2. Il versamento della quota associativa permetterà di usufruire dei diritti e privilegi spettanti al Socio, tra cui ricevere gli Atti del Congresso ed il Notiziario della Società.
ART. 3 – Congressi
1. Il Consiglio direttivo provvede all’organizzazione del Congresso biennale e di altre riunioni scientifiche:
(a) decidendo il tema del Congresso o della riunione;
(b) scegliendo la sede ed il Presidente del Congresso;
(c) elaborando il programma scientifico;
(d) stabilendo le norme per l’accettazione di comunicazioni e relazioni e la loro eventuale pubblicazione negli Atti.
2. Il Redattore responsabile degli Atti sarà il Presidente del Congresso che si uniformerà alle direttive del Consiglio secondo le regole editoriali specificate nell’art. 4 di questo Regolamento.
ART. 4 – Pubblicazioni
1. Il Consiglio direttivo promuove e cura, anche attraverso altri Soci Ordinari nominati a tal fine, la redazione e la stampa delle pubblicazioni della Società.
2. Il Comitato accetta o respinge lavori inviati per la stampa nelle pubblicazioni della Società avendo a principio ispiratore di assicurare che essi siano scientificamente validi. A questo scopo può essere richiesto il parere di uno o più esperti in Italia o all’Estero.
3. Il Consiglio direttivo può scegliere quale Direttore responsabile delle pubblicazioni della Società anche persona al di fuori della Società.
ART. 5 – Votazioni per lettera
1. Il Consiglio direttivo redigerà l’elenco dei Soci aventi diritto al voto e che siano in regola col pagamento della quota associativa. In caso di prima votazione, Soci Emeriti non vengono computati ai fini della determinazione del quorum dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
2. A tali Soci verrà inviata una lettera con la spiegazione dei motivi e della procedura della votazione ed una scheda per la votazione
3. Il Socio dovrà far pervenire la scheda per posta, fax o posta elettronica al Segretario-tesoriere della Società entro la data stabilita all’indirizzo indicatogli. Nell’uso della posta elettronica farà fede la casella di posta elettronica di provenienza.
4. Il Segretario-tesoriere raccoglierà tutte le lettere o le e-mail pervenute entro 4 settimane dalla data di scadenza per la spedizione da parte del Socio. In una apposita riunione del Consiglio direttivo i voti raccolti verranno conteggiati.
5. Il Presidente ed il Segretario-tesoriere prepareranno un verbale della riunione registrando i risultati della votazione che verranno comunicati al più presto a tutti i Soci.
6. Il Consiglio direttivo può immediatamente attuare quanto deciso dalla votazione.
ART. 6 – Norme transitorie
Dopo l’approvazione delle modifiche di Statuto, nel caso in cui le modifiche avessero interessato aspetti inerenti l’elezione degli organi di gestione della Società, il Consiglio direttivo in carica provvederà, nell’ambito della stessa Assemblea generale, ma, se necessario, in una successiva seduta, a indire le elezioni seconde le nuove norme.
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